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Canale interno di segnalazione del Comune di VALLERANO per la ricezione della segnalazione di violazioni avviene tramite la piattaforma Whistleblowing PA
La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT.
Definizioni
Ai fini della presente procedura si intende per:
Scopo e finalità
Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di VALLERANO applica l'istituto del Whistleblowing, cosi come disciplinato dal D. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) in conformità alle linee guida ANAC in materia.
L’informazione e la formazione
Il Comune di VALLERANO promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing.
Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con in nostro Ente.
Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, o ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing, il Comune di VALLERANO fornisce informazioni sull’uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.
Art. 1) Destinatario delle segnalazioni
Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), individuato nella persona del Segretario Comunale Dott. Avv. Stefano ANGELETTI, attraverso i canali interni di cui all’art. 6.
Art. 2) Soggetti segnalanti
La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.
Art. 3) Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione
Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.
L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D.Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.
Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:
Art. 4) Ambito della violazione
Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Comune di VALLERANO.
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Sono meritevoli di segnalazione, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire del Comune di VALLERANO.
La violazione può riguardare:
La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per:
Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle specifiche norme.
Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all’Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all’art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 3 lett. f).
Le segnalazioni anonime verranno trasmesse al Responsabile Anticorruzione, registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per un massimo di 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell’applicazione delle misure di protezione di cui all’art. 3 lett. f.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli
enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare:
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Art. 5) La divulgazione pubblica
Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.
La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:
Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.
Art. 6) Canale interno di segnalazione
Il canale interno attivato dal Comune di VALLERANO per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede principalmente l’utilizzo di una procedura informatica, oltre che la possibilità di segnalazioni scritte o orali.
Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.
L’accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma Whistleblowing PA
https://comunedivallerano.whistleblowing.it
pubblicato nel portale del Comune di VALLERANO alla pagina dedicata; la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT.
La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può presentare segnalazioni interne in forma scritta ed in forma orale:
ll segnalante dovrà utilizzare preferibilmente i moduli pubblicati nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, compilandoli in ogni sua parte.
La busta verrà acquisita al protocollo riservato dell’Amministrazione su disposizione del RPCT e conservata in armadio chiuso a chiave: solo attenendosi rigorosamente a dette procedure sarà possibile garantire l’anonimato del segnalante.
La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2- undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.
Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiari espressamente di far riferimento al d.lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Comune di VALLERANO che ritiene di non essere competente ratione materiae, devono essere trasmesse a quest’ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni whistleblowing” e pertanto sottratte all’accesso documentale e accesso civico o generalizzato.
Art. 7) Esame preliminare delle segnalazioni
Il RPCT, all’atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all’esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.
Valutata l’ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell’Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità.
Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto possa servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.
Il RPCTdà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
La segnalazione, qualora contenga l’identificazione del segnalante, dopo avere subito l’anonimizzazione e l’oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l’eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.
Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell’esito o dello stato degli stessi il segnalante.
Al momento della chiusura della segnalazione, il RPCT scriverà una breve nota sulle motivazioni riguardo all’esito.
Art. 8) Segnalazioni estrapolate
Il Comune di VALLERANO monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social).
Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.
Art. 9) Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l’identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.
Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.
Pertanto, l’intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all’art. 6 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, soggetto competente e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell’art. 2- quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.
Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all’art. 6, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, il RPCT provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave, custodite dallo stesso RPCT, situato presso il proprio ufficio. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l’esito finale della procedura di segnalazione.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.
Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, l’Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.
In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.
I dati personali di segnalanti e/o denuncianti sono trattati in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati personali
Art. 10) Canale esterno di segnalazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. e al d.lgs. 51/2018 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing”
(https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ ).
Art. 11) La responsabilità del segnalante
Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile di cui all’art. 16 co. 3 del D.Lgs. n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Art 12) Segnalazione di misure ritorsive e tutele
La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Il Comune di VALLERANO vigila e interviene nell’ambito di quanto gli è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.
Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:
Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa cosi beneficiare di protezione.
L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell’Autorità.
Nel caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
Qualora vengano accertate dall’ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.
L'adozione di misure ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare; gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.
Sono inclusi, tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.
Art. 13) Le condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni
Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:
Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.
Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.
Art. 14) La perdita delle tutele dalle ritorsioni
Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest’ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l’assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.
Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l’accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il Comune di VALLERANO potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.
Art 15) Le misure di sostegno del Comune di VALLERANO
Il Comune di VALLERANO darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all’elenco degli enti del terzo settore che stipuleranno verificare se è così una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.
In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:
Art 16) Divieto di rinunce e transazioni
Il Comune di VALLERANO si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.
Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.
Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.
Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, cosi come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).
A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.
Art 17) Ulteriore Responsabile del Trattamento
I dati personali raccolti dalla piattaforma Whistleblowing PA sono trattati dalla Società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Pellerano, regolarmente nominata come responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Art 18) Disposizioni finali
La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.
Art. 19) Clausola di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.Lgs. n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.
Normativa di riferimento:
Pagina aggiornata il 19/06/2025