Whistleblowing

Segnalazione illeciti

Descrizione

Canale interno di segnalazione del Comune di VALLERANO per la ricezione della segnalazione di violazioni avviene tramite la piattaforma Whistleblowing PA 

        

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La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT.

 

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

 

  1. “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali  ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o  penali)  come  meglio  dettagliate  all’art.  2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
  2. “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
  3. “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
  4. “Whistleblowing”: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
  1. “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto  lavorativo  e  la  cui  assistenza  deve  essere  mantenuta riservata;
  2. “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
  3. “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

 

Scopo e finalità

 

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di VALLERANO applica l'istituto del Whistleblowing, cosi come disciplinato dal D. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) in conformità alle linee guida ANAC in materia.

 

L’informazione e la formazione

 

Il Comune di VALLERANO promuove la  cultura della  legalità,  anche  informando  e  formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing.

Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con in nostro Ente.

Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, o ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing, il Comune di VALLERANO  fornisce informazioni sull’uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

 

Art. 1) Destinatario delle segnalazioni

 

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), individuato nella persona del Segretario Comunale Dott. Avv. Stefano ANGELETTI, attraverso i canali interni di cui all’art. 6.

 

Art. 2) Soggetti segnalanti

 

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

  • Dipendenti del Comune di VALLERANO anche se in  servizio  presso  altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
  • Lavoratori   autonomi,   collaboratori,   liberi   professionisti,  tirocinanti,  volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di VALLERANO;
  • Dipendenti delle società in house,  degli organismi di diritto  pubblico  o  dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di VALLERANO;
  • Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • Persone con funzioni  di  amministrazione,  direzione,  controllo,  vigilanza  o rappresentanza presso il Comune di VALLERANO (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, Revisori dei Conti ecc.) o di altri  soggetti  del  settore  pubblico,  limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di VALLERANO;
  • Dipendenti in periodo di prova;
  • Persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di VALLERANO:
    • non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
    • è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico;

 

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

 

Art. 3) Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

 

Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D.Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

 

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti:

  1. Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
  2. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno  stabile  legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
  4. Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
  5. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
  6. Persone che hanno  effettuato una segnalazione  anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Art. 4) Ambito della violazione

 

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Comune di VALLERANO.

Le informazioni possono riguardare sia le  violazioni commesse,  sia  quelle  non ancora commesse  che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o  denuncia anche quegli elementi  che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Sono meritevoli di segnalazione, tutte quelle situazioni in cui  si  vanifica  l'oggetto  o  la  finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire del Comune di VALLERANO.

La violazione può riguardare:

  • Il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
  • Il diritto dell’Unione Europea, in particolare, gli illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e  tutte  le  normative  nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per:

  • scopi meramente personali;
  • effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
  • le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
  • le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività.

Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs.  n.  24/2023  le  segnalazioni  di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea  o  nazionali,  per  le quali si rimanda alle specifiche norme.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all’Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all’art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se  adeguatamente  circostanziate  e  comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 3 lett. f).

Le segnalazioni anonime verranno trasmesse al Responsabile Anticorruzione, registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per un massimo  di 5 anni dalla  data di ricezione, ai fini dell’applicazione delle misure di protezione di cui all’art. 3 lett. f.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli

enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

 

Art. 5) La divulgazione pubblica

 

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico  dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al  momento  della  divulgazione  ricorra  una delle seguenti condizioni:

  1. a una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro  tre mesi dalla scadenza del termine  di  sette  giorni  dalla  presentazione  della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC  la  quale,  a  sua  volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  1. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro  al  segnalante  in  merito  alle  misure  previste  o  adottate  per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  1. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce  delle  circostanze  del  caso  concreto,  ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti;
  2. la persona effettua direttamente una  divulgazione  pubblica  poiché  ha  fondati  motivi  – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace  seguito  perché,  ad  esempio,  teme  che possano essere occultate o  distrutte  prove  oppure  che  chi  ha  ricevuto  la segnalazione possa essere colluso con l’autore della  violazione  o  coinvolto  nella violazione stessa;

Nella divulgazione pubblica, ove il  soggetto riveli  volontariamente la  propria identità,  non viene in rilievo la tutela della riservatezza,  ferme  restando  tutte le  altre  forme  di protezione  previste dal decreto per il whistleblower.

 

Art. 6) Canale interno di segnalazione

 

Il canale interno attivato dal Comune di VALLERANO per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede principalmente l’utilizzo di una procedura informatica, oltre che la possibilità di segnalazioni scritte o orali.

 

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

 

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto  l’istituto del whistleblowing è indirizzato  alla  tutela  della singola  persona  che agisce  in suo nome e per suo conto.

 

L’accesso alla procedura informatica avviene tramite il link alla piattaforma Whistleblowing PA

https://comunedivallerano.whistleblowing.it

pubblicato nel portale del Comune di VALLERANO alla pagina dedicata; la gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per  la  Prevenzione  della  Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità  nei  confronti  del  segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo  digitale  (pc,  tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può presentare segnalazioni interne in forma scritta ed in forma orale:

  • Per le segnalazioni interne in forma orale la persona segnalante può contattare il RPCT richiedendo un incontro diretto, l’appuntamento dovrà essere fissato entro 20 giorni. In tal caso i dati personali del segnalante e quanto riferito durante il colloquio saranno riportati in un verbale, previo consenso esplicito del segnalante. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
  • Per le segnalazioni interne in forma scritta, senza utilizzo della piattaforma, sono necessari ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale. E’ infatti necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse:
    • la prima con i dati identificativi del segnalante (proprie generalità) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Modulo n.1 “Dati del segnalante”);
    • la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (Modulo n. 2 “Dati e informazioni segnalazione”);
    • la terza contenente le prime due buste e recante all’esterno la dicitura “CONTENUTO RISERVATO  –  NON  APRIRE   -   DA   CONSEGNARE   PERSONALMENTE AL RPCT” indirizzata al RPCT del Comune di VALLERANO, Piazza A. Xerry De Caro, 13 – 01030, VALLERANO (VT), senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati.

ll segnalante dovrà utilizzare preferibilmente i moduli pubblicati nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, compilandoli in ogni sua parte.

La busta verrà acquisita al protocollo riservato dell’Amministrazione su disposizione del RPCT e conservata in armadio chiuso a chiave: solo attenendosi rigorosamente a dette procedure sarà possibile garantire l’anonimato del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa  allegata  sono  sottratte  al  diritto  di  accesso  agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all’accesso  di  cui  all’art.  2-  undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiari espressamente di far riferimento al d.lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Comune di VALLERANO  che  ritiene di non essere competente  ratione  materiae,  devono  essere  trasmesse  a  quest’ultimo  entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni whistleblowing” e pertanto sottratte all’accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

 

Art. 7) Esame preliminare delle segnalazioni

 

Il RPCT, all’atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all’esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

 

Valutata l’ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell’Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi  è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità.

 

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto possa servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

 

Il RPCTdà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla  presentazione della segnalazione.

 

La segnalazione, qualora contenga l’identificazione del segnalante, dopo avere subito l’anonimizzazione e l’oscuramento in corrispondenza dei  dati  identificativi  del  segnalante  e  delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l’eventuale facilitatore,  potrà essere trasmessa a  fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del  caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

 

Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

  • a    presentare     segnalazione    all’Autorità   Giudiziaria   competente,     se                  sussistono        i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
  • ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell’esito o dello stato degli stessi il segnalante.

 

Al momento della chiusura della segnalazione, il RPCT scriverà una breve nota sulle motivazioni riguardo all’esito.

 

Art. 8) Segnalazioni estrapolate

 

Il Comune di VALLERANO monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social).

Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

 

Art. 9) Tutela della  riservatezza 

 

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 l'identità  del  segnalante  non  può  essere  rivelata,  senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l’identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l’intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all’art. 6 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la  massima  sicurezza, riservatezza e anonimato.

 

In particolare, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, soggetto competente e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e  dell’art.  2- quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

 

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all’art. 6, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero  costituiti  da  documenti  cartacei,  il  RPCT  provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave, custodite dallo stesso RPCT, situato presso il proprio ufficio. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà  superare  il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l’esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

 

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

 

Nell'ambito del procedimento disciplinare  attivato  dall’Amministrazione  contro  il  presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rilevata ove la  contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

 

Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, l’Ente  non  potrà  procedere  con  il  procedimento  disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

 

In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale  consenso  presso  il  segnalante,  attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto  consenso.  Coloro  che  ricevono  o  sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

I dati personali di segnalanti  e/o  denuncianti  sono  trattati  in  conformità  alla  normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati personali

 

Art. 10) Canale esterno di segnalazione

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
  • la  persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 6 e  la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le  relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
  • questa potrebbe determinare il rischio  di  ritorsione  (ad  esempio  anche  come  conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante);
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE)  2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. e al d.lgs. 51/2018 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si  accede  al servizio dedicato al “whistleblowing”

(https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ ).

 

Art. 11) La responsabilità del segnalante 

 

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia  all’autorità  giudiziaria  o  contabile  di cui  all’art.  16 co. 3 del D.Lgs. n, 24/2023 ovvero la sua  responsabilità  civile,  per  lo  stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 

Art 12) Segnalazione di misure ritorsive  e tutele 

 

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della  divulgazione  pubblica  e  che provoca o  può  provocare  alla  persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Comune di VALLERANO vigila  e  interviene  nell’ambito  di quanto  gli è  consentito,  al  fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  • retrocessione di grado o mancata promozione;
  • mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • note di demerito o referenze negative;
  • adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  • discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  • mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilita per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • annullamento di una licenza o di un permesso;
  • richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
  • pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
  • valutazione della performance artatamente negativa;
  • revoca ingiustificata di incarichi;
  • un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
  • reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
  • sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Deve esserci uno  stretto  collegamento  tra  la  segnalazione,  la  divulgazione  pubblica,  la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o  indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa cosi beneficiare di protezione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell’Autorità.

Nel caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall’ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

L'adozione di misure ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare; gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Sono inclusi, tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche  coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

 

Art. 13) Le condizioni per l’applicazione della tutela dalle  ritorsioni 

 

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate  da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

  • i segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni  sulle  violazioni  segnalate,  divulgate  o denunciate siano veritiere;
  • se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
  • deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

 

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

 

Art. 14) La perdita delle tutele dalle  ritorsioni 

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua  responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest’ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela  prevista solo a seguito del passaggio  in  giudicato  della  pronuncia  che  accerta  l’assenza  della sua responsabilità penale per  i  reati  di  calunnia  e/o  diffamazione  commessi  con  la segnalazione.

 

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l’accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il  Comune di VALLERANO potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

 

Art  15) Le misure di sostegno del Comune di  VALLERANO 

 

Il Comune di VALLERANO darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all’elenco degli enti  del terzo settore che stipuleranno verificare  se è così una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.

 

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

  • sulle modalità di segnalazione;
  • sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
  • sui diritti della persona coinvolta;
  • sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

Art  16) Divieto di rinunce e transazioni

 

Il Comune di VALLERANO si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

 

Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

 

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti  di  rinuncia  e  le  transazioni,  sia  integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali)  aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito  imporre  al whistleblower,  cosi come  agli  altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

 

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

 

Art 17) Ulteriore Responsabile del Trattamento 

 

I dati personali raccolti dalla piattaforma Whistleblowing PA sono trattati dalla Società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano,  in  persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Pellerano, regolarmente nominata come responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

 

Art 18) Disposizioni finali

 

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 19) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda  al  D.Lgs.  n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

 

Normativa di riferimento:

  • Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  • Decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della  direttiva  (UE)  2019/1937  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 ”Linee guida in materia di protezione  delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per  la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”

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